STATUTO

RAGIONE SOCIALE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "Robin Hood Folk  Country Club", di seguito definita l'Associazione.

Art. 2 - L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente "Pro Tempore".

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

Art. 4 - I fini dell'associazione sono: praticare, studiare, ricercare, insegnare e diffondere musica e danza popolari internazionali, insieme al loro contesto storico-etnico-culturale, con spirito di amicizia, collaborazione, rispetto reciproco delle differenze etniche e culturali, in seno ed al di fuori dell'associazione utilizzando ogni mezzo idoneo al raggiungimento degli stessi.

Art. 5 - L'Associazione rispettando la propria identità ed indipendenza è aperta a collaborazioni con altre Organizzazioni, Enti ed Associazioni i cui scopi non siano in contrasto con i propri fini.

GLI ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividino gli scopi e che presentino richiesta scritta avvallata da un socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. Gli associati sono tenuti a versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali. 

Gli associati che abbiano acquisito particolari benemerenze possono essere nominati dall'Assemblea "Socio Benemerito". 

Le persone che non siano associate e che abbiano acquisito benemerenze potranno essere nominati dall'Assemblea "Socio Onorario". 

L'Assemblea determinerà la durata associativa dei soci Benemeriti ed  Onorari. 

Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti i Soci, Benemeriti, Onorari, nonchè Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e purchè abbiano la maggiore età. 

I soci hanno diritto di partecipare all'Attività dell'Associazione con piena parità e senza temporaneità, di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa. 

L'appartenenza all'Associazione cessa:

1) Per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo.

2) In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale che persista per oltre sei mesi del successivo anno solare.

3) Per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali e/o materiali, o per altri gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione o di altri provvedimenti disciplinari è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ORGANISMI SOCIALI

Art. 7 - L'Assemblea è l'organismo sovrano del Robin Hood Folk Country Club.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 8 - L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata dal Presidente con comunicazione scritta ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima. 

In Prima Convocazione l'Assemblea è valida alla presenza della metà più uno dei soci. 

In Seconda Convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. 

Tra le Prima e la Seconda Convocazione deve intercorrere un periodo di almeno 12 (una ) ora. 

L'Assemblea delibera a maggioranza della metà più uno dei voti validi.

L'Assemblea Ordinaria:

1) Delibera sul bilancio Preventivo e Consuntivo.

2) Elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

3) Delibera su eventuali cooptazioni dei componenti degli Organi Sociali.

4) Delibera sull'Esclusione dei Soci.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 9 - L'Assemblea Straordinaria viene convocata su richiesta del:

1) Presidente.

2) 50% (cinquanta percento) del Consiglio Direttivo.

3) 50% ( cinquanta percento) dei Soci.

Per la convocazione e la validità le regole sono uguali a quelle dell'Assemblea Ordinaria, mentre le Delibere vengono prese con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei voti validi.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

1) Modifiche allo Statuto ed al Regolamento.

2) Destituzione del Presidente e/o di uno o più componenti degli Organi Sociali.

3) Sull'eventuale scioglimento dell'Associazione ed indica il destinatario del patrimonio.

Art. 10 - E' ammesso il Voto con delega scritta da conservare agli atti dell'Assemblea. E' ammessa solo una delega per socio.

Per aver diritto al voto il socio deve essere in regola con il pagamento della quota associativa da almeno sei mesi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo:

1) Viene eletto dall'assemblea.

2) E' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri.

3) Rimane in carica tre anni.

4) I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1) Il Presidente.

2) Il Vicepresidente.

3) Il Segretario.

4) Il Tesoriere.

Su decisione unanime del Consiglio Direttivo al figura del Segretario/Tesoriere può essere accorpata in un'unica persona.

Su delibera del Consiglio Direttivo vengono nominate le figure dell'Archivista e del Magazziniere, che possono essere accorpate in un'unica persona scelta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e/o quando lo ritiene il Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

In caso di assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.

Le delibere sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate ed i verbali saranno a disposizione dei soci.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.

1) Stabilisce ed organizza il programma delle attività.

2) Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

3) Sceglie i collaboratori tecnici preposti all'organizzazione e realizzazione delle diverse attività ed alla loro eventuale retribuzione.

4) Determina le quote associative e provvede al reperimento dei fondi necessari alla gestione.

5) Propone all'assemblea l'Esclusione di un Socio.

IL PRESIDENTE

Art. 13 -  Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente (con delega scritta), ha la legale rappresentanza dell'Associazione davanti a Terzi ed in Giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per i successivi tre anni.

Deliberano validamente alla presenza di due componenti.

In caso di parità di voto prevale quello del più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo, di uno o più soci che ne richiedano il parere.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno comunicate in forma scritta.

Art. 15 - Al Collegio dei Probiviri spetta di comporre le controversie nell'applicazione delle norme statutarie, ratificare le sanzioni disciplinari applicate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare in senso contrario del Consiglio Direttivo. In questo caso comporta la decadenza delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Le delibere prese dal Collegio dei Probiviri sono definitive.

IL PATRIMONIO

Art. 16 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1) Contributi degli associati.

2) Contributi di privati.

3) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche.

4) Contributi di organismi internazionali.

5) Da beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti.

6) Dai rimborsi derivanti da convenzioni.

7) Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

8) Da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

I versamenti fatti all'Associazione sono a fondo perduto, non sono trasmissibili nè rimborsabili.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione che persegue finalità affini.

Art. 17 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile.