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RAGIONE SOCIALE E SCOPI
Art. 1 - E' costituita un'associazione
denominata "Robin Hood Folk Country Club", di seguito
definita l'Associazione.
Art. 2 - L'Associazione ha sede presso il
domicilio del Presidente "Pro Tempore".
Art. 3 - L'Associazione non ha fini di
lucro, è apolitica ed aconfessionale.
Art. 4 - I fini dell'associazione sono:
praticare, studiare, ricercare, insegnare e diffondere musica e danza
popolari internazionali, insieme al loro contesto storico-etnico-culturale,
con spirito di amicizia, collaborazione, rispetto reciproco delle
differenze etniche e culturali, in seno ed al di fuori dell'associazione
utilizzando ogni mezzo idoneo al raggiungimento degli stessi.
Art. 5 - L'Associazione rispettando la
propria identità ed indipendenza è aperta a collaborazioni con altre
Organizzazioni, Enti ed Associazioni i cui scopi non siano in contrasto
con i propri fini.
GLI ASSOCIATI
Sono membri dell'Associazione
tutte le persone fisiche che ne condividino gli scopi e che presentino
richiesta scritta avvallata da un socio. Spetta al Consiglio Direttivo
deliberare sulle domande di ammissione. Gli associati sono tenuti a
versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto
dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti
interni e delle delibere adottate dagli organi sociali.
Gli associati che
abbiano acquisito particolari benemerenze possono essere nominati
dall'Assemblea "Socio Benemerito".
Le persone che non siano
associate e che abbiano acquisito benemerenze potranno essere nominati
dall'Assemblea "Socio Onorario".
L'Assemblea determinerà la
durata associativa dei soci Benemeriti ed Onorari.
Il diritto di
voto in Assemblea spetta a tutti i Soci, Benemeriti, Onorari, nonchè
Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e purchè
abbiano la maggiore età.
I soci hanno diritto di partecipare
all'Attività dell'Associazione con piena parità e senza temporaneità,
di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere informati sulle
attività della stessa.
L'appartenenza all'Associazione cessa:
1) Per dimissioni da
presentare per iscritto al Consiglio Direttivo.
2) In caso di mancato
pagamento della quota associativa annuale che persista per oltre sei mesi
del successivo anno solare.
3) Per comportamenti
incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni
morali e/o materiali, o per altri gravi e comprovati motivi.
Contro il provvedimento di
esclusione o di altri provvedimenti disciplinari è data facoltà al socio
di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
ORGANISMI SOCIALI
Art. 7 - L'Assemblea è
l'organismo sovrano del Robin Hood Folk Country Club.
L'ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 8 - L'Assemblea Ordinaria
si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata dal Presidente con
comunicazione scritta ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima.
In Prima
Convocazione l'Assemblea è valida alla presenza della metà più uno dei
soci.
In Seconda Convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Tra le Prima e la Seconda Convocazione deve
intercorrere un periodo di almeno 12 (una ) ora.
L'Assemblea
delibera a
maggioranza della metà più uno dei voti validi.
L'Assemblea Ordinaria:
1) Delibera sul bilancio
Preventivo e Consuntivo.
2) Elegge il Consiglio
Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
3) Delibera su eventuali
cooptazioni dei componenti degli Organi Sociali.
4) Delibera sull'Esclusione
dei Soci.
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 9 -
L'Assemblea Straordinaria viene convocata su richiesta del:
1) Presidente.
2) 50%
(cinquanta percento) del Consiglio Direttivo.
3) 50% (
cinquanta percento) dei Soci.
Per la
convocazione e la validità le regole sono uguali a quelle dell'Assemblea
Ordinaria, mentre le Delibere vengono prese con la maggioranza dei 2/3
(due/terzi) dei voti validi.
L'Assemblea
Straordinaria delibera su:
1) Modifiche
allo Statuto ed al Regolamento.
2)
Destituzione del Presidente e/o di uno o più componenti degli Organi
Sociali.
3)
Sull'eventuale scioglimento dell'Associazione ed indica il destinatario
del patrimonio.
Art. 10 - E'
ammesso il Voto con delega scritta da conservare agli atti dell'Assemblea.
E' ammessa solo una delega per socio.
Per aver
diritto al voto il socio deve essere in regola con il pagamento della
quota associativa da almeno sei mesi.
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11 - Il
Consiglio Direttivo:
1) Viene
eletto dall'assemblea.
2) E' composto
da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri.
3) Rimane in
carica tre anni.
4) I
Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio
Direttivo elegge al suo interno:
1) Il
Presidente.
2) Il
Vicepresidente.
3) Il
Segretario.
4) Il
Tesoriere.
Su decisione
unanime del Consiglio Direttivo al figura del Segretario/Tesoriere può
essere accorpata in un'unica persona.
Su delibera
del Consiglio Direttivo vengono nominate le figure dell'Archivista e del
Magazziniere, che possono essere accorpate in un'unica persona scelta tra
i componenti del Consiglio Direttivo o tra i Soci.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e/o quando lo ritiene il
Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
Esso delibera
validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.
In caso di
assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vicepresidente,
in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.
Le delibere
sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le riunioni
del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate ed i verbali saranno a
disposizione dei soci.
Art. 12 - Il
Consiglio Direttivo.
1) Stabilisce
ed organizza il programma delle attività.
2) Provvede
alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo da presentare
all'approvazione dell'Assemblea.
3) Sceglie i
collaboratori tecnici preposti all'organizzazione e realizzazione delle
diverse attività ed alla loro eventuale retribuzione.
4) Determina
le quote associative e provvede al reperimento dei fondi necessari alla
gestione.
5) Propone
all'assemblea l'Esclusione di un Socio.
IL
PRESIDENTE
Art. 13
- Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente (con delega
scritta), ha la legale rappresentanza dell'Associazione davanti a Terzi ed
in Giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 14 - Il
Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea che
durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per i successivi tre
anni.
Deliberano
validamente alla presenza di due componenti.
In caso di
parità di voto prevale quello del più anziano.
Il Collegio
dei Probiviri si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo, di uno o
più soci che ne richiedano il parere.
Le decisioni
del Collegio dei Probiviri saranno comunicate in forma scritta.
Art. 15 - Al
Collegio dei Probiviri spetta di comporre le controversie
nell'applicazione delle norme statutarie, ratificare le sanzioni
disciplinari applicate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
Il Collegio
dei Probiviri può deliberare in senso contrario del Consiglio Direttivo.
In questo caso comporta la decadenza delle decisioni prese dal Consiglio
Direttivo e dal Presidente.
Le delibere
prese dal Collegio dei Probiviri sono definitive.
IL
PATRIMONIO
Art. 16 - Il
Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1) Contributi
degli associati.
2) Contributi
di privati.
3) Contributi
dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche.
4) Contributi
di organismi internazionali.
5) Da beni
mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti.
6) Dai
rimborsi derivanti da convenzioni.
7) Da entrate
derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o
accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle
stesse.
8) Da ogni
altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque
titolo.
I versamenti
fatti all'Associazione sono a fondo perduto, non sono trasmissibili nè
rimborsabili.
In caso di
scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra
associazione che persegue finalità affini.
Art. 17 - Per
quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice
Civile.
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